Le visite mediche del lavoro sono uno strumento di tutela tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro. Le modalità e le tempistiche di esecuzione sono disciplinate dalla legge, e in particolare dal Decreto Legislativo n.81 del 2008.
Le visite mediche del lavoro comprendono esami clinici o strumentali, che possono avere un carattere generale o specialistico. A questo riguardo non esiste un protocollo chiaro e rigido, in quanto le modalità, i contenuti e persino gli scopi della visita sono a discrezione del medico.
La sorveglianza sanitaria aziendale comprende queste tipologie di visite sul dipendente:
Nella maggioranza dei casi, le visite mediche del lavoro possono comprendere uno o più di questi esami a seconda della mansione svolta dal dipendente:
Può accadere che la visita medica riveli una non-idoneità del lavoratore. Cosa succede in questi casi?
Un’opzione potrebbe essere quella di ripetere la visita a distanza di tempo (deciso sempre secondo il parere del Medico), se i problemi che determinano la non-idoneità presentano un carattere temporaneo (inidoneità temporanea), al termine del quale si rifarà la visita e si potrà valutare se e come confermare l’idoneità.
Quando il Medico Competente stabilisce, invece, un’inidoneità permanente significa che il lavoratore non può assolutamente svolgere quella specifica mansione. Questo può accadere ad esempio per problemi di salute non risolvibili nel tempo. In questi casi il datore di lavoro dovrà ricollocare il lavoratore e destinarlo ad altre mansioni (se possibile). Se la nuova mansione a cui il lavoratore sarà collocato è inferiore, il datore di lavoro ha il dovere di garantire lo stesso trattamento economico della mansione precedente.
Purtroppo, però, in alcuni casi l’inidoneità può essere causa di licenziamento. Infatti, se non è disponibile nessun’altra mansione sicura per il lavoratore, l’inidoneità permanente o l’inidoneità parziale con limitazioni possono essere considerate giusta causa per l’interruzione del contratto lavorativo.
Il datore di lavoro dovrà però prima dimostrare con delle prove che è assolutamente impossibile ricollocare il lavoratore ad un’altra mansione.
Un’altra opzione potrebbe essere il ricorso agli organi di vigilanza territoriale (ad esempio le ASL di competenza) entro 30 giorni dalla visita stessa. Tale organo ha la facoltà di modificare, revocare o confermare il giudizio.
Oltre ai due tipi di inidoneità è possibile che il lavoratore abbia un’idoneità parziale (temporanea o permanente) con prescrizioni o limitazioni: in questo caso il Medico Competente ha rilevato che il lavoratore può svolgere la sua mansione, ma con delle limitazioni. Ad esempio: un magazziniere può lavorare, ma deve evitare di sollevare carichi molto pesanti oltre i 15kg.
A cura di Erika Cifarelli