La sorveglianza sanitaria è quell’insieme di azioni e accertamenti medici svolti al fine di valutare lo stato di salute del lavoratore in relazione ai rischi della sua mansione e le condizioni dell’ambiente di lavoro. Si tratta di una delle attività più importanti di cui si occupa il medico del lavoro ed è normata dal decreto legislativo 81 del 2008.
Dal punto di vista pratico, la sorveglianza si traduce nelle visite mediche (grazie alle quali si producono i certificati di idoneità alla mansione e le cartelle sanitarie di rischio dei lavoratori) e nei sopralluoghi condotti sui luoghi di lavoro.
Le visite mediche vengono eseguite seguendo un protocollo di sorveglianza sanitaria specifico per ogni tipo di mansione che prevede una periodicità per le visite (annuale, biennale, quinquennale o altro) e una serie di esami clinici e biologici correlati ai rischi. Per esempio, se tra i rischi della mansione figura un uso del PC per più di 20 ore alla settimana, il lavoratore dovrà sottoporsi a un esame della vista. Invece, se tra i rischi figurano i lavori in altezza, come può essere per gli operai che lavorano sui ponteggi, sarà necessario effettuare un elettrocardiogramma che permetta al medico di valutare la compatibilità del lavoratore con quel tipo di attività.
Con gli accertamenti effettuati, il medico competente potrà quindi dare un giudizio sull’idoneità del lavoratore alla mansione.
Il giudizio potrà essere:
A seguito della visita, il medico competente compilerà anche una cartella sanitaria contenente le informazioni personali sullo stato di salute del lavoratore e di cui il datore di lavoro non viene messo al corrente per motivi di privacy, ma che serve al medico per tenere traccia dei cambiamenti nella salute di tutti i lavoratori di cui si occupa. La cartella viene conservata nel rispetto delle normative vigenti e può essere consegnata al lavoratore nel momento in cui ne faccia richiesta, solitamente quando c’è un cambio di datore di lavoro. In particolare, con il Decreto Legislativo 48/23, è stato introdotto l’obbligo per il medico competente di richiedere e ricevere la cartella di ogni nuovo dipendente redatto dal medico competente del precedente datore di lavoro.
È bene ricordare che, se in base al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), i lavoratori sono esposti ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria, il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti dal protocollo sanitario e il datore di lavoro è altrettanto obbligato a far sottoporre i lavoratori alla visita medica. Le visite possono essere effettuate anche nel caso in cui sia il lavoratore a richiederle e il medico ritenga che siano necessarie sempre in relazione ai rischi legati alla mansione e allo stato di salute dei lavoratori.
Per quanto riguarda i sopralluoghi, invece, si tratta di visite agli ambienti di lavoro che il medico competente effettua una volta all’anno oppure a cadenza diversa se prevista dal DVR. Durante la visita, a cui dovrebbero essere presenti anche il datore di lavoro, il Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il medico ispeziona gli ambienti di lavoro e controlla che vengano rispettate le normative vigenti sulla protezione e sicurezza dei lavoratori, rilevando quindi criticità e punti di miglioramento che presenterà in un apposito verbale. Con le raccomandazioni e la valutazione del medico, il datore di lavoro potrà perciò provvedere a migliorare la sicurezza dei propri dipendenti e ad attuare le misure necessarie a ridurre i rischi.
Riferimenti legislativi:
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ovvero il Decreto Legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.
“Decreto lavoro”, ovvero il Decreto Legislativo numero 48 del 4 maggio 2023.
A cura di Emanuela Burigo