Sei un lavoratore? Vuoi scoprire i tuoi diritti sulla tua salute e la tua sicurezza? Il primo passo da fare è quello di parlare insieme del Decreto Legislativo 81/08, che potresti sentire chiamato anche come Testo Unico Sicurezza. Questo decreto, approvato nel 2008, si occupa proprio di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come un cantiere, un ufficio, una fabbrica, e si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, sia dipendenti che autonomi. Ma cosa intendiamo per lavoratore? Lo capiamo dall’articolo 2 del decreto, che lo definisce come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. In poche parole, chiunque svolga attività sia fisiche che intellettuali per qualcun altro, dietro compenso o come volontario.
Dopo queste premesse, possiamo passare a parlare dei diritti in ambito di sicurezza e salute. Un lavoratore ha il diritto di:
1) Il controllo sanitario riguarda le visite mediche dei lavoratori svolte dal medico del lavoro, nominato dall’azienda come medico competente. Le visite seguono le indicazioni descritte dalla sorveglianza sanitaria (art. 41 Dlgs 81/08) che comprendono: una prima visita medica allo scopo di constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro, visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori e ricevere la conferma all’idoneità alla mansione svolta, visite per cambio di mansione e infine visite mediche su richiesta del lavoratore nel caso ci fossero cambiamenti nel suo stato di salute.
2) I lavoratori hanno anche il diritto di ricevere i DPI, ovvero i dispositivi di protezione individuale (elmetti, guanti, occhiali protettivi, scarpe antinfortunistiche, etc.) adeguati alla tipologia di lavoro e al livello di rischio correlato ad essa. I DPI devono essere opportunamente scelti dal datore di lavoro, e dovranno anche essere della taglia e della misura più appropriata rispetto al lavoratore che dovrà indossarli.
3) I lavoratori hanno, inoltre, il diritto di allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo (art. 43-44 Dlgs 81/08). Infatti, in caso di pericolo imminente, possono cessare la loro attività immediatamente e mettersi al sicuro, abbandonando il luogo di lavoro. Il lavoratore, una volta abbandonato il luogo di lavoro, deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa e non può subire alcun pregiudizio, a parte nel caso in cui abbia commesso una negligenza.
4) Il lavoratore ha anche il diritto di ricevere adeguata informazione e formazione (art. 36-37 Dlgs 81/08) in materia di salute e sicurezza in relazione all’attività lavorativa che sta svolgendo. Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile. Inoltre, il lavoratore deve ricevere adeguata formazione su concetti di rischio, prevenzione, danno, protezione e assistenza. La formazione deve essere periodicamente ripetuta, anche sulla base dell’evoluzione dei rischi, per far sì che il lavoratore sia sempre aggiornato e pronto alle varie situazioni.
5) Le informazioni, i corsi di formazione e il materiale informativo in materia di sicurezza sul lavoro ricevuti dal lavoratore non comporterà per lui alcun onere finanziario, cioè non dovrà sostenere nessuna spesa: ciò sottolinea l’importanza che la legge dà alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
I lavoratori, però, non hanno solo diritti: hanno anche degli obblighi altrettanto importanti.
Torniamo ad analizzare il Testo Unico Sicurezza (art. 20), secondo cui il lavoratore ha l’obbligo di:
A cura di Erika Cifarelli