Corsi sulla sicurezza sul lavoro in videoconferenza

Formazione sicurezza sul lavoro in videoconferenza

L’erogazione dei corsi in videoconferenza rappresenta una modalità che, sebbene già presente da anni, con le restrizioni dovute al COVID-19 ha assunto un’importanza davvero fondamentale permettendo di continuare a garantire la formazione a lavoratori e dipendenti anche quando non è fisicamente possibile riunirsi in un luogo per seguire le lezioni.

Oltre ai vantaggi in periodi di pandemia, questa modalità ne fornisce molti altri nei periodi ordinari, tra cui:

  • evitare spostamenti e partecipare ai corsi dall’azienda o da casa;
  • ridurre i costi di trasferta dei partecipanti per il datore di lavoro;
  • i lavoratori possono essere operativi fino a pochi minuti prima dell’inizio della lezione e subito dopo il termine della stessa.

Partecipare a un corso di formazione in videoconferenza è semplice e non richiede particolari tecnologie: è sufficiente avere una connessione internet e un computer (oppure un dispositivo mobile come smartphone o tablet) per seguire le lezioni dei docenti anche da casa in caso di smartworking.

La stessa modalità viene adottata anche per i test di valutazione finalizzati al rilascio degli attestati, che dunque sono validi al 100% al pari di quelli previsti per la formazione in aula.

Nel periodo di emergenza Covid si è utilizzata molto questa modalità grazie all’equiparazione, da parte di molte Regioni, tra cui il Piemonte, della videoconferenza ai corsi in presenza.

Ora, anche se l’emergenza sanitaria si è conclusa, la normativa si è unificata a livello nazionale grazie all’approvazione della legge n..52 del 19/05/2022 in cui è stato introdotto l’art. 9 bis, che riconosce l’equiparazione dei corsi in aula a quelli in videoconferenza (anche chiamati FAD sincrona, ovvero Formazione A Distanza contemporanea) nell’ambito della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Cosa dice la normativa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 19 maggio 2022 N. 52, viene ufficialmente riconosciuta l’equiparazione tra formazione in videoconferenza sincrona e formazione in presenza; in particolare è l’art 9 bis a stabilire che “la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona”.

Videoconferenza in modalità sincrona significa che la formazione deve avvenire attraverso un docente che tiene la lezione al momento e non tramite video registrati in precedenza, avendo così la possibilità di interagire e di rispondere alle domande degli studenti proprio come se si trovasse realmente in aula.

La modalità della videoconferenza riguarda solo le attività formative che non prevedono addestramenti o prove pratiche; in questo ultimo caso il corso dovrà tenersi per forza in presenza.

Corsi in videoconferenza e in modalità E-learning:
le differenze

La formazione in videoconferenza non va confusa con quella in modalità e-learning in quanto la differenza è molto netta, infatti:

  • I corsi e-learning prevedono moduli creati in precedenza, accessibili in qualsiasi momento, con momenti di verifica sia in corso di svolgimento (per accertare l’effettiva presenza dell’utente davanti al computer o al dispositivo) sia al termine del modulo;
  • I corsi in videoconferenza vengono svolti in diretta  in giorni e orari specifici, e permettono l’interazione a distanza tra docente e corsisti, al pari di quanto avviene in una normale lezione teorica in aula. Il docente tiene un apposito registro elettronico, dove segnare presenti e assenti.

Purtroppo, i corsi sulla sicurezza online rischiano spesso di essere legati a truffe legate alla validità di tale formazione, dunque è sempre importante fare attenzione a quali si possono frequentare con questa modalità e quali, invece, no.

Ad esempio, per quanto riguarda i corsi e-learning, quelli riconosciuti per legge sono:

  • RSPP datore di lavoro (solo moduli normativo e gestionale, per un totale di 8 ore);
  • RSPP/ASPP (solo modulo A, per un totale di 28 ore);
  • dirigente (corso completo, per un totale di 16 ore);
  • preposto (solo dal punto 1 al punto 5, quindi 5 argomenti sugli 8 totali);
  • lavoratore (parte generale da 4 ore per tutti indipendentemente dal tipo di azienda, più quella specifica – di altre 4 – solo per aziende a rischio basso);
  • coordinatore della sicurezza (solo modulo normativo-giuridico, per un totale di 28 ore).

Di seguito, invece, ecco quali sono i corsi di aggiornamento che si possono frequentare online:

  • RSPP datore di lavoro (6, 10 o 14 ore in base alla classe di rischio);
  • RSPP / ASPP (40 e 20 ore rispettivamente);
  • dirigente (6 ore);
  • preposto (6 ore);
  • lavoratore (6 ore);
  • coordinatore della sicurezza (40 ore).

A questa lista potrebbe aggiungersi anche il corso per RLS (32 ore) e relativi aggiornamenti (da 4 o 8 ore), che di base non sarebbe previsto in modalità e-learning, a meno di diverse indicazioni previste nel CCNL.

Pertanto, i corsi che NON si possono frequentare in modalità e-learning sono:

  • RSPP datore di lavoro (moduli Tecnico e Relazionale, da 8, 24 o 48 ore a seconda della classe di rischio);
  • RSPP / ASPP (modulo B di 48 ore e C di 24 ore);
  • preposti (i restanti 3 argomenti sugli 8 complessivi);
  • primo soccorso (corsi completi, da 12 o 16 ore);
  • antincendio (corsi completi, a seconda del livello di rischio, da 4, 8 o 16 ore).

Per gli ultimi due corsi citati (primo soccorso e antincendio) anche gli aggiornamenti non risultano validi online.

Dunque, controlla bene la lista riportata e fai attenzione: se trovi delle realtà che ti propongono di frequentare questi corsi online sappi che non sono legalmente validi.

Se vuoi sapere quali sono i nostri corsi in videoconferenza controlla il nostro sito dove potrai trovare, inoltre, gli altri corsi che eroghiamo.

(Articolo aggiornato il 08 febbraio 2024)

 

A cura di Erika Cifarelli

 

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