L’erogazione dei corsi in videoconferenza rappresenta una modalità che, sebbene già presente da anni, con le restrizioni dovute al COVID-19 ha assunto un’importanza davvero fondamentale permettendo di continuare a garantire la formazione a lavoratori e dipendenti anche quando non è fisicamente possibile riunirsi in un luogo per seguire le lezioni.
Oltre ai vantaggi in periodi di pandemia, questa modalità ne fornisce molti altri nei periodi ordinari, tra cui:
Partecipare a un corso di formazione in videoconferenza è semplice e non richiede particolari tecnologie: è sufficiente avere una connessione internet e un computer (oppure un dispositivo mobile come smartphone o tablet) per seguire le lezioni dei docenti anche da casa in caso di smartworking.
La stessa modalità viene adottata anche per i test di valutazione finalizzati al rilascio degli attestati, che dunque sono validi al 100% al pari di quelli previsti per la formazione in aula.
Nel periodo di emergenza Covid si è utilizzata molto questa modalità grazie all’equiparazione, da parte di molte Regioni, tra cui il Piemonte, della videoconferenza ai corsi in presenza.
Ora, anche se l’emergenza sanitaria si è conclusa, la normativa si è unificata a livello nazionale grazie all’approvazione della legge n..52 del 19/05/2022 in cui è stato introdotto l’art. 9 bis, che riconosce l’equiparazione dei corsi in aula a quelli in videoconferenza (anche chiamati FAD sincrona, ovvero Formazione A Distanza contemporanea) nell’ambito della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 19 maggio 2022 N. 52, viene ufficialmente riconosciuta l’equiparazione tra formazione in videoconferenza sincrona e formazione in presenza; in particolare è l’art 9 bis a stabilire che “la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona”.
Videoconferenza in modalità sincrona significa che la formazione deve avvenire attraverso un docente che tiene la lezione al momento e non tramite video registrati in precedenza, avendo così la possibilità di interagire e di rispondere alle domande degli studenti proprio come se si trovasse realmente in aula.
La modalità della videoconferenza riguarda solo le attività formative che non prevedono addestramenti o prove pratiche; in questo ultimo caso il corso dovrà tenersi per forza in presenza.
La formazione in videoconferenza non va confusa con quella in modalità e-learning in quanto la differenza è molto netta, infatti:
Purtroppo, i corsi sulla sicurezza online rischiano spesso di essere legati a truffe legate alla validità di tale formazione, dunque è sempre importante fare attenzione a quali si possono frequentare con questa modalità e quali, invece, no.
Ad esempio, per quanto riguarda i corsi e-learning, quelli riconosciuti per legge sono:
Di seguito, invece, ecco quali sono i corsi di aggiornamento che si possono frequentare online:
A questa lista potrebbe aggiungersi anche il corso per RLS (32 ore) e relativi aggiornamenti (da 4 o 8 ore), che di base non sarebbe previsto in modalità e-learning, a meno di diverse indicazioni previste nel CCNL.
Pertanto, i corsi che NON si possono frequentare in modalità e-learning sono:
Per gli ultimi due corsi citati (primo soccorso e antincendio) anche gli aggiornamenti non risultano validi online.
Dunque, controlla bene la lista riportata e fai attenzione: se trovi delle realtà che ti propongono di frequentare questi corsi online sappi che non sono legalmente validi.
Se vuoi sapere quali sono i nostri corsi in videoconferenza controlla il nostro sito dove potrai trovare, inoltre, gli altri corsi che eroghiamo.
(Articolo aggiornato il 08 febbraio 2024)
A cura di Erika Cifarelli